Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

“I Briganti”

(aggiornato con le modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

E’ costituita a Catania,viale Moncada 5, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “I Briganti”.

 

Articolo 2 – Scopo

1. L’associazione sportiva è laica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

2. L’associazione sportiva promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale basato sul ripudio di ogni forma di razzismo, violenza, intolleranza; l’associazione ha per oggetto la formazione e la preparazione di squadre giovanili e senior, l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva. In particolare si prevede lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e degli atleti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.  L’associazione sportiva può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI o delle altre Federazioni sportive nazionali delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

3. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby nonché a quanto disposto dalle altre federazioni sportive alle quali verrà affiliata; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

5. Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato, l’associazione potrà:

a) svolgere l’attività di acquisizione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport; 

b) organizzare attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.


Link: Statuto Completo

 

Statuto

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